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Atti di riconoscimento

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Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.

Come fare

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.

Cosa serve

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Cosa si ottiene

Atti di riconoscimento

Tempi e scadenze

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.

Quanto costa

Gratuito

€ 0,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

I servizi messi a disposizione dall’Ente sono descritti attraverso delle pagine dedicate (“schede servizio”) disponibili nella sezione “Servizi” del sito dell’ente. Nei casi in cui il servizio sia fruibile in modalità digitale la scheda mette a disposizione un link “Accedi al servizio”; nei casi in cui il servizio sia fruibile allo sportello comunale mediante appuntamento la scheda mette a disposizione il link “Prenota appuntamento”. Ciascuna scheda riporta sempre i riferimenti dell’ufficio responsabile del servizio, con indicazione della sede, dei contatti e degli orari di apertura al pubblico.

Trattamento dati personali
Per il trattamento dati personali prendere visione dell'informativa privacy pubblicata al seguente link Comune di Scurzolengo - Privacy

Costi del servizio
Alcuni servizi hanno carattere gratuito, altri prevedono costi o imposte associate al servizio come indicato nella scheda servizio (“Costi”). In questo caso possono prevedere forme di agevolazione o di esenzione, anch’esse riportate nella scheda del servizio. In altri casi un servizio può comportare l’accredito di importi secondo le procedure e le modalità definite.

Funzionamento del servizio
La richiesta dei servizi può essere fatta direttamente dal beneficiario o - nei casi previsti - mediante delega. Le modalità di funzionamento di ciascun servizio e dei relativi procedimenti amministrativi sono realizzate nel rispetto della normativa e sono descritte nella scheda del servizio, che riporta indicazioni sugli utenti destinatari del servizio (“A chi è rivolto”), sulle modalità di fruizione (“Come fare”), sulle condizioni di accesso al servizio (“Cosa serve”), sui benefici (Cosa si ottiene), sui tempi di erogazione del servizio (“Tempi scadenze”)

Contatti

Ufficio Anagrafe
Indirizzo: Via Giuseppe Maiocco 2

Telefono:
0141203118 (interno 3)
Email:
scurzolengo@ruparpiemonte.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 14/07/2023


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